Statuto

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE FINALITA’
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. E’ costituita l’Associazione denominata: “CASA DELL’ARCHITETTURA – Istituto di Cultura Urbana APS”, di seguito indicata anche come “Casa dell’Architettura”.
2. L’Associazione ha sede a Latina, in via Rattazzi, n. 2.
Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all’estero.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e a tale scopo si prefigge di promuovere iniziative nel settore della tutela, promozione e valorizzazione di beni e/o opere di interesse culturale, artistico e storico.
In particolare l’associazione intende istituire, nel territorio pontino, un “Centro di ricerca permanente sui processi di formazione della città”, finalizzato alla tutela e salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio architettonico e ambientale ai sensi dell’art. 5, 1° comma, lett. f) e i) D.Lgs n. 117/2017, anche al fine di farne oggetto di attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 5, 1° comma, lett. h) D.Lgs. n. 117/2017 e di progetti di educazione, istruzione e formazione universitaria e post-universitaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, 1° comma, lett. d) e g) D.Lgs. n. 117/2017.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione, a titolo esemplificativo, potrà:
     a) Valorizzare i principi dell’architettura;
     b) Svolgere attività di ricerca in merito alla conoscenza dei caratteri architettonici e ambientali della città consolidata;
     c) Individuare, tenere e salvaguardare archivi di architettura, permettendone la consultazione e favorendone la conoscenza;
     d) permettere e programmare l’accesso al patrimonio conservato dall’istituto e dai singoli associati;
     e) promuovere e svolgere ogni iniziativa intesa allo sviluppo dell’attività scientifica, tecnica e professionale di operatori ed esperti di settore;
     f) promuovere partnership e/o collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese ed aziende;
     g) attraverso l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative culturali – anche editoriali – in Italia e all’estero, sviluppare tra gli associati la conoscenza e la cultura nelle       specifiche materie di interesse dell’associazione, nonché lo scambio delle reciproche esperienze e idee;
     h) promuovere la diffusione dei lavori, delle analisi e, più in generale, dell’attività di ricerca, attraverso la comunicazione con ogni mezzo e supporto, del materiale             prodotto dall’associazione e di quello comunque di interesse;
     i) istituire e tenere biblioteche, anche mediateche, e centri di documentazione;
     j) gestire e organizzare spazi culturali sia in proprio sia per conto di Enti pubblici e privati;
     k) realizzare corsi di formazione e seminari, manifestazioni culturali, mostre, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche;
     l) organizzare eventi multimediali;
     m) svolgere attività di supporto editoriale, informativo e giornalistico a favore di enti ed istituzioni, sia del settore pubblico sia del settore privato;
     n) svolgere attività di consulenza nei campi di specifico interesse, a favore di soggetti pubblici e privati. L’associazione è apartitica ed esercita attività di interesse           generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,mediante lo svolgimento in forma di azione volontaria delle           attività aventi ad oggetto la promozione e tutela di beni e/o opere di interesse culturale, artistico e storico.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali – volontarie e gratuite – fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
4. L’associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TITOLO II
PATRIMONIO – RISORSE – BILANCIO – LIBRI SOCIALI
ARTICOLO 3 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell’Associazione è pari a euro 2.804.254,22 (duemilioniottocentoquattromiladuecento cinquantaquattrovirgola ventidue).

ARTICOLO 4 RISORSE

1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
     a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
     b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
     c) da donazioni, legati, lasciti.
I proventi con cui provvedere all’attività ed alla vita dell’associazione sono costituiti:
     a) dalle quote associative;
     b) dai redditi dei beni patrimoniali;
     c) dalle erogazioni e contributi di natura non corrispettiva da parte di cittadini, enti ed associazioni;
     d) dalle raccolte pubbliche di fondi, c.d. “fund raising”.
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazioni di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La quota associativa annua e le modalità di versamento verranno determinati dal Consiglio Direttivo durante la prima seduta di ciascun anno.
3. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale (salvo che la distribuzione sia imposta dalla Legge).
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
     a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
     b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), g) o h);
     c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
     d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano
     e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

ARTICOLO 5 BILANCIO

1. L’esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere reso disponibile entro 5 (cinque) giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
2. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art. 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.
3. L’Associazione dovrà redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il bilancio predetto deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
5. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di Euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all’articolo 97 D. Lgs.
117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
6. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila Euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 D.Lgs. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati.
Dalla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le operazioni di cui all’articolo 8, terzo comma del D. Lgs.3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 6 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L’associazione deve tenere:
     a) il libro degli associati o aderenti;
     b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
     c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

TITOLO III
SOCI
ARTICOLO 7 SOCI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

1. Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, perone giuridiche, pubbliche e private, aziende, associazioni riconosciute e non, fondazioni circoli, comitati che condividano gli scopi dell’Associazione e che, all’atto dell’ammissione, accettino le condizioni contenute nel presente Statuto e ogni altra decisione assunta dagli Organi sociali. Gli Enti Pubblici e privati, che in qualità di soci entrino a far parte dell’Associazione.
L’associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati).
Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale e’ cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.
2. Le categorie di soci sono:
     – soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e il cui nome è riportato tra i soci fondatori nell’atto costitutivo, o che ne abbiano richiesto l’iscrizione entro il termine di sessanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione;
     – soci effettivi le persone fisiche e giuridiche che sono interessati alla vita associativa dell’Associazione;
     – soci sostenitori coloro che, condividendo lo spirito ed i principi della Casa dell’Architettura aderiscono all’Associazione versando una quota libera non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Nel rispetto della struttura democratica dell’Associazione, tutti i soci partecipano effettivamente alla vita dell’Associazione con gli stessi diritti, doveri e con le stesse modalità associative.
4. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci onorari persone ed enti che si ritengono particolarmente significativi per gli scopi e le finalità dell’Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa e non usufruiranno dei servizi dell’Associazione.
5. Tutti gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale entro i 31 marzo, presso la Segreteria dell’Associazione, ad osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi Sociali.
6. La qualità di socio è persa per il mancato pagamento della quota associativa.
7. Il numero degli aderenti è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
8. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
     1) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
     2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare
la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi disciplinati dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 8 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
     – eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
     – essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
     – frequentare i locali dell’associazione per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie, ed altresì in dipendenza del rapporto associativo di … (es. partecipazione alle attività ricreative, agevolazione sull’ingresso in strutture ecc.);
     – partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
     – concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
     – essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
     – prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli associati hanno l’obbligo di:
     – rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
     – svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
     – versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ARTICOLO 9 CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:
     – per morte
     – per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;
     – per esclusione; l’esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L’associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato/i;
     – per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio
direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all’ordine pubblico ed agli scopi dell’associazione. L’apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
2. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata. L’associato deceduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.
3. Cause di esclusione sono:
     – la morosità;
     – la perdita dei requisiti per l’ingresso;
     – il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
     – arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione;
     – la morosità è dichiarata dall’organo amministrativo.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO IV
ORGANI ED ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 10 ORGANI SOCIALI


1. Sono organi della Società:
     a) l’Assemblea dei soci;
     b) il Consiglio Direttivo;
     c) il Direttore Scientifico;
     f) i Dipartimenti;
     g) l’Organo di controllo, nella persona del Sindaco o del Collegio Sindacale;
     h) il Collegio dei Probiviri, ove istituito dall’Assemblea.

TITOLO IV CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 11 CONVOCAZIONE

1. L’assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
2. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

ARTICOLO 12 COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA, SVOLGIMENTO E QUORUM

1. L’Assemblea, con le modalità previste dal presente statuto:
     a- nomina i componenti del consiglio direttivo;
     b- nomina il Sindaco o, in luogo di questi e previa istituzione dell’organo collegiale, il Collegio Sindacale in misura di n. 3 componenti;
     c- ove ritenuto, istituisce e nomina il Collegio dei Probiviri;
     d- approva il conto consuntivo dell’anno precedente;
     e- approva il programma di attività e il bilancio preventivo con le linee di spesa per l’anno successivo;
     f- approva le modifiche dello statuto, regolamenti e lo scioglimento dell’associazione a maggioranza assoluta dei soci;
     g- nomina i soci onorari dell’associazione.
2. Tutti i soci partecipano all’assemblea. Hanno diritto di voto i soci fondatori, i soci effettivi e i soci sostenitori, in regola con il pagamento delle quote associative, secondo il principio dell’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
3. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Non sono consentite più di tre deleghe ad un socio medesimo.
4. L’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di parità dei voti, l’Assemblea deve essere subito chiamata a votare una seconda volta. Nel caso si verificasse ancora la parità, l’Assemblea deve essere immediatamente riconvocata.
5. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
6. Al fine dell’assunzione degli atti di cui al comma 1, lett. d- ed e- che precedono e in ogni caso ai fini del presente Statuto, l’anno economico è coincidente con l’anno solare.
7. Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
     a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
     b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
     c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
8. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario nominato di volta in volta.
9. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

TITOLO IV CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO E AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo persegue le finalità dell’associazione ed è responsabile dell’attuazione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria e straordinaria.
2. Esso viene nominato dall’Assemblea secondo quanto
previsto dall’articolo 7, in un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici e dura in carica per la durata 3 anni.
Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.
3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire deleghe al Presidente e ad altri suoi componenti.
4. Esso assolve, inoltre, le seguenti mansioni:
     a- delibera la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e ne definisce l’Ordine del giorno;
     b- redige il regolamento dell’associazione e le eventuali norme attuative dello Statuto;
     c- delibera la costituzione di dipartimenti;
     d- provvede all’amministrazione e alla gestione contabile dell’associazione, prepara il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale e del consiglio direttivo ed ha la responsabilità diretta della Tenuta dei libri contabili, nonché può sollevare il presidente di alcuni compiti amministrativi;
     e- delibera l’esclusione e la decadenza dei soci;
     f- stabilisce in merito alle relative quote di iscrizione degli associati;
     g- accoglie o respinge l’istanza di iscrizione dei soci.

ARTICOLO 14 ORGANI DEL CONSIGLIO


1. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli associati.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione è Presidente dell’Associazione.

ARTICOLO 15 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


1. Il Consiglio direttivo è convocato con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.
Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
2. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
     A. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
     B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
     C. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.
4. E’ fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
6. Alle sedute del consiglio direttivo hanno diritto di partecipare, con funzione consultiva, i Sindaci, il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo, nonché le persone giuridiche i rappresentanti di enti pubblici o privati, per motivi riguardanti le finalità istituzionali.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni
6 mesi su impulso del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.
8. L’incarico di membro del Consiglio Direttivo non è remunerato.

ARTICOLO 16 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione con potere di firma, e svolge le seguenti funzioni:
     a- coordina l’attività del Consiglio Direttivo;
     b- ha il potere di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci;
     c- rende esecutivi i deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
     d- può recepire deleghe da parte del consiglio direttivo, in particolare per l’apertura di conti correnti presso istituti di credito, nonché per contrarre con gli stessi prestiti, mutui, aperture di credito.
2. Per la straordinaria amministrazione il Presidente può agire previa delibera autorizzativa del consiglio direttivo stesso.
3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutti i suoi compiti e dalla rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi, in caso di sua assenza, impedimento o delega.

ARTICOLO 17 IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività associative.
2. Egli tiene redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e detiene i documenti sociali.
3. Il Segretario si occupa di tutte le attività relative alla gestione esecutiva dell’associazione che non siano espressamente demandate al Presidente.

TITOLO IV CAPO III
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
ARTICOLO 18 IL DIRETTORE SCIENTIFICO

1. Il direttore scientifico ha il compito di:
     – coordinare lo svolgimento delle attività scientifiche dell’associazione;
     – coordinare le attività di formazione e di ricerca avviate all’istituto e supportare i responsabili dei dipartimenti;
     – mantenere i rapporti con le istituzioni scientifiche.

TITOLO IV CAPO IV
I DIPARTIMENTI
ARTICOLO 19 – I DIPARTIMENTI

1. Le finalità istituzionali sono perseguite mediante attività in campi specifici di conoscenza, tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico, riferiti alle competenze di dipartimenti, che elaborano autonomi programmi di ricerca.
2. Il Consiglio Direttivo su parere del Direttore Scientifico, ferma la facoltà di istituirne altri, costituisce i seguenti Dipartimenti:
     a- “Archivio e centro di documentazione”;
     b- “Campus”;
     c- “Laboratorio di analisi urbana e architettura della città”;
     d- “Osservatorio”.
3. Il dipartimento denominato “Archivio e centro di documentazione” raccoglie, sistematizza, conserva e favorisce la consultazione di documenti e materiali, di proprietà dell’Associazione o provenienti da archivi privati, inerenti la storia urbana e le figure di tecnici ad essa riconducibili.
4. Il dipartimento denominato “Campus” opera nell’ambito della didattica favorendo una adeguata formazione nei campi di interesse, anche attraverso collaborazioni con università e istituzioni scolastiche per seminari, corsi di formazione, stage e corsi di perfezionamento.
5. Il dipartimento denominato “Laboratorio di analisi urbana e architettura della città” promuove e coordina studi sull’architettura e la città valorizzandone i principi e favorendone l’applicazione mediante i progetti specifici.
6. Il dipartimento denominato “Osservatorio” favorisce, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, una rete stabile di relazioni e promuove, nel campo delle politiche urbane, indagini sulla città e sugli strumenti tecnico-amministrativi di attuazione per la tutela, la salvaguardia e il recupero del patrimonio architettonico e ambientale.

TITOLO IV CAPO V
ORGANI DI CONTROLLO
ARTICOLO 20. – NOMINA E REQUISITI


1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
     a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
     b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
     c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria
quando siano stati costituiti patrimoni destinati.
2. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 c.c. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ARTICOLO 21 POTERI


1. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
2. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui alla normativa tempo per tempo vigente. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
3. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 22 REVISIONE LEGALE DEI CONTI


1. Salvo quanto previsto dall’art. 20, l’Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
     a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero);
     b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero);
     c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 (dodici) unità.
2. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

TITOLO VI
DURATA DELLE CARICHE SOCIALI E DEGLI INCARICHI
ARTICOLO 23 – CARICHE SOCIALI


1. Il mandato delle cariche sociali ha la durata di tre anni.
2. Il componente che rinuncia a coprire una carica o ne decade per qualsiasi motivo viene surrogato da quello che lo segue immediatamente per numero di voti nello scrutinio.
3. I componenti del consiglio direttivo uscente possono essere rinominati.
4. Le cariche di componente del consiglio direttivo e di componente dell’organo di controllo sono incompatibili fra loro.
5. Ad eccezione di quanto previsto per l’Organo di controllo, le cariche sociali non possono essere remunerate; è comunque ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dal bilancio preventivo.
6. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’assemblea per procedere al rinnovo delle cariche sociali.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE NORME FINALI
ARTICOLO 24 SCIOGLIMENTO

1. L’Associazione si estingue, ai sensi dell’art. 27 C.C.:
     a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;
     b) quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
     c) quando sono venuti a mancare tutti gli associati.
2. In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore la cui individuazione è demandata all’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono nulli.
3. Se l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore accerta, anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente, ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l’ufficio del registro unico nazionale presso il quale l’ente sarà iscritto affinchè provveda ai sensi dell’articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
4. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell’ente dal Registro.
La cancellazione di un ente dal Registro Unico Nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell’Ente del Terzo Settore iscritto o di accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’ente cancellato dal Registro Unico Nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 9, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.
5. Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’Ente del Terzo Settore in una sezione del Registro, ma permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel Registro unico nazionale.
Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

ARTICOLO 25 MODIFICHE

1. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 26 NORME DI RINVIO


1. Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di Enti del Terzo Settore, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

TITOLO I – DENOMINAZIONE E FINALITÀ

Art. 1    Denominazione

È costituita una associazione non profit denominata “CASA DELL’ARCHITETTURA- Istituto di Cultura Urbana O.N.L.U.S.”, d’ora in poi indicata come “Casa dell’Architettura”. L’Associazione dovrà fare uso, nella determinazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Art. 2   Finalità

La Casa dell’Architettura non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico (n. 7 art. 10 – D. Lgs 460/97). In particolare la Casa dell’Architettura-ONLUS intende istituire, nel territorio Pontino, un centro di ricerca permanente sui processi di formazione della città, finalizzato alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale attraverso:

  • la valorizzazione dei principi dell’architettura;
  • l’attività di ricerca in merito alla conoscenza dei caratteri architettonici e ambientali della città consolidata;
  • l’individuazione e la salvaguardia degli archivi di architettura;
  • l’accessibilità del patrimonio conservato dall’istituto e dai singoli soci;

È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. La Casa dell’Architettura potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

 

TITOLO II – SOCI E RISORSE

Art. 3   Soci

Possono far parte dell’associazione in qualità di soci tutti coloro – persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche e private, associazioni non riconosciute e fondazioni – che ne condividano gli scopi. Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che partecipano all’atto di fondazione dell’associazione, o che ne abbiano richiesto l’iscrizione entro il termine di sessanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione. Sono soci effettivi le persone giuridiche e fisiche che sono interessate alla vita associativa dell’associazione. Sono soci sostenitori coloro che, condividendo lo spirito ed i principi della Casa dell’Architettura, aderiscono all’associazione versando una quota libera non inferiore a quella stabilita dal Consiglio direttivo. Nel rispetto della struttura democratica dell’Associazione, tutti i soci partecipano effettivamente alla vita dell’associazione con gli stessi diritti, gli stessi doveri e con le stesse modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può nominare soci onorari persone o  enti che si ritengono particolarmente significativi per gli scopi e le finalità dell’associazione. Tutti gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale (entro il 31 marzo) presso la segreteria dell’associazione, ed osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali. La qualità di socio è persa per il mancato pagamento della quota associativa.

Art. 4   Risorse

            Le risorse della Casa dell’Architettura comprendono:

  1. le quote associative;
  2. gli introiti derivanti da pubblicazioni e dalle quote di iscrizione a congressi, seminari, corsi ed altre attività organizzate dall’associazione;
  3. le sovvenzioni, i contributi, le erogazioni, i lasciti di qualsiasi natura, da parte di persone ed enti sia pubblici che privati;
  4. i proventi da contratti e convenzioni con persone ed enti sia pubblici che privati;

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Presidente redige il bilancio composto dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione.

 

TITOLO III – ORGANI E ORGANIZZAZIONE

Art. 5   Organi sociali

            Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. i Dipartimenti;
  4. il Collegio dei revisori;
  5. il Comitato dei garanti

Art. 6   l’Assemblea dei soci

Tutti i soci partecipano all’Assemblea. Hanno diritto di voto i Soci fondatori, i Soci effettivi e i Soci sostenitori, in regola con il pagamento delle quote associative, secondo il principio dell’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritte. Non sono consentite più di tre deleghe ad un socio medesimo. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente o su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci. La convocazione dei soci avviene a mezzo raccomandata, e-mail, fax, al domicilio risultante agli atti sociali, almeno dieci giorni prima della riunione. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero.
L’Assemblea con le modalità previste dal presente statuto:

  • nomina i componenti del Consiglio direttivo;
  • nomina i Revisori dei conti;
  • approva il conto consuntivo dell’anno precedente;
  • approva il programma di attività e le linee di spesa per l’anno successivo;
  • approva le modifiche dello statuto, i regolamenti e lo scioglimento dell’associazione a maggioranza assoluta dei soci;
  • nomina i soci onorari dell’Associazione.

Per tutto quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile.

Art. 7   Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo persegue le finalità dell’associazione ed è responsabile dell’attuazione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria dei soci. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale. Può essere formato da un massimo di tredici membri. Alla prima riunione elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente e nomina un segretario. La durata del suo mandato è triennale. Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha facoltà di conferire deleghe al Presidente e ad altri componenti lo stesso Comitato.

Assolve inoltre le seguenti mansioni:

  • elabora l’ordine del giorno delle sedute e la data della convocazione dell’Assemblea ordinaria;
  • redige il regolamento dell’associazione e le eventuali norme attuative dello statuto;
  • delibera la costituzione dei Dipartimenti;
  • nomina i soci onorari dell’associazione;
  • stabilisce in merito alle relative quote di iscrizione degli associati;
  • ratifica o respinge le istanze di iscrizione dei soci.

L’amministrazione compete a un membro del Consiglio direttivo opportunamente incaricati e questo provvede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione, in particolare:

  • Prepara il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo;
  • Ha la responsabilità diretta della tenuta dei libri contabili, nonché può sollevare il Presidente da alcuni compiti amministrativi.

Partecipano alle sedute del Consiglio direttivo, con parere consuntivo il Direttore scientifico e il Direttore amministrativo, nonché le persone giuridiche o i rappresentanti di enti pubblici o privati, per motivi riguardanti le finalità istituzionali. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri. I membri del Consiglio direttivo si considerano decaduti in caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificazione. Le delibere sono assunte a maggioranza; perché siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del comitato esecutivo, in caso di parità prevale il voto del Presidente. L’incarico di membro del Consiglio direttivo non è remunerato; l’Assemblea dei soci può comunque stabilire un compenso forfettario o un rimborso spese, sulla base della documentazione opportunamente fornita secondo la funzione svolta, al momento dell’approvazione del bilancio preventivo.

Art. 8   Il Presidente

Il presidente coordina le attività del Consiglio direttivo, ne ha la rappresentanza legale e la firma, ne convoca le riunioni e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci; rende esecutivi i deliberati, può recepire deleghe da parte del Consiglio direttivo, in particolare per l’apertura di conti correnti presso Istituti di credito, nonché per contrarre con gli stessi prestiti, mutui, aperture di credito. Per la straordinaria amministrazione il Presidente può agire dietro autorizzazione scritta del Consiglio direttivo stesso. Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutti i suoi compiti ed ha la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi, in caso di sua assenza, impedimento o delega.

Art. 9   Il Direttore amministrativo

            Il Direttore amministrativo svolge funzioni amministrative e contabili.

Art. 10  Il Segretario

Il segretario si occupa di tutte quelle attività relative alla gestione dell’associazione che non siano espressamente demandate al Presidente e/o al Direttore amministrativo.

Art. 11  Il Direttore scientifico

            Il Direttore scientifico avrà principalmente il compito di:

  • coordinare lo svolgimento delle attività scientifiche, curandone l’unità operativa e di indirizzo;
  • coordinare l’attività di formazione e di ricerca avviate dall’Istituto e supportare i responsabili dei Dipartimenti nella programmazione, pianificazione e sviluppo delle attività scientifiche, nonché nella destinazione delle risorse disponibili per le attività di ricerca e formazione;
  • mantenere i contatti di carattere continuativo con le istituzioni scientifiche.

Art. 12  I Dipartimenti

Le finalità istituzionali sono perseguite mediante attività in campi specifici di conoscenza, tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico, riferiti alle competenze di quattro Dipartimenti, che elaborano autonomi programmi di ricerca.

  • il dipartimento denominato “Archivio e Centro di Documentazione” raccoglie, sistematizza, conserva e favorisce la consultazione di documenti e materiali, di proprietà dell’Associazione o provenienti da archivi privati, inerenti la storia urbana e le figure di tecnici ad essa riconducibili;
  • il dipartimento denominato “Campus” opera nell’ambito della didattica favorendo un’adeguata formazione professionale degli operatori preposti alla catalogazione del patrimonio architettonico attraverso collaborazioni con Università e istituzioni scolastiche per seminari, corsi di formazione, stage e corsi di perfezionamento;
  • il dipartimento denominato “Laboratorio di analisi urbana e Architettura della città” promuove e coordina studi sull’architettura e la città, valorizzandone i principi e favorendone l’applicazione mediante progetti specifici;
  • il dipartimento denominato “Osservatorio” favorisce, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, una rete stabile di relazioni e promuove, nel campo delle politche urbane, indagini sulla città e sugli strumenti tecnico-amministrativi di attuazione per la tutela, la salvaguardia e il recupero del patrimonio architettonico e ambientale.

Art. 13  Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti e possono essere nominati anche tra i non soci. Il Collegio dei revisori vigila sulla regolare tenuta della contabilità dell’associazione e certifica la corrispondenza tra il rendiconto e le risultanze dei libri e delle scritture contabili e le disposizioni di legge. L’anno economico è coincidente con l’anno solare. I revisori dei conti assistono alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo in cui si discutono i conti consuntivi

Art. 14  Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è preposto a risolvere qualsiasi contesa o problema, sia di tipo sociale sia amministrativo, comunque all’interno della struttura dell’associazione. È nominato dall’assemblea ordinaria dei soci ed è composto da tre membri che possono anche non essere soci dell’associazione. Tale carica è incompatibile con quella di membro di un altro organo dell’associazione. La durata del suo mandato è triennale.

Art. 15  Il Comitato dei garanti

Il Comitato dei garanti garantisce la coerenza tra le attività dell’Associazione e le sue finalità statutarie. Il comitato è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di dieci e nomina al suo interno un Presidente, al quale spetta la convocazione del Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, e che delibera a maggioranza dei presenti. Per i primi cinque anni solari di vita dell’Associazione, al fine di assicurare stabilità ed omogeneità di creazione dell’indirizzo della attività associativa, il Comitato dei garanti sarà composto dalle persone indicate a tal fine nell’assemblea ordinaria degli associati e che abbiano accettato la nomina. Sia nel caso di mancanza di accettazione di un numero sufficiente delle persone indicate, sia nel caso del venir meno per qualsiasi causa di uno dei membri in carica, il Comitato dei garanti, per tale periodo, provvederà autonomamente alla cooptazione di altri membri, scegliendoli tra coloro che per la loro cultura o statura morale e/o professionale, siano considerate meritevoli, anche aumentando il numero dei componenti fino al massimo consentito.

 

TITOLO IV – DURATA DELLE CARICHE SOCIALI E DEGLI INCARICHI

Art. 16  Cariche sociali

Il mandato delle cariche sociali ha durata di tre anni, i componenti del consiglio direttivo uscente possono essere rinominati; le cariche di componente del Consiglio direttivo e del componente del Collegio dei revisori dei conti sono incompatibili tra loro, il socio che rinuncia a coprire una carica o ne decade per qualsiasi motivo, viene surrogato da quello che lo segue immediatamente nello scrutinio. Le cariche sociali non possono essere remunerate. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente del Consiglio direttivo convoca l’Assemblea per procedere al rinnovo delle cariche sociali.

 

TITOLO V – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E NORME FINALI

Art. 17  Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organi di controllo previsti dalla legge, così come imposto dalla legge.

Art.18  Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.